Due nuove massime sul Terzo Settore dal notariato di Milano
Sono state approvate il 27 ottobre due nuove massime elaborate dalla Commissione del Terzo Settore presso il Consiglio Notarile di Milano.
Con la Massima n. 3 in materia di aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica si chiarisce che “La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giornirispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS”.
Nella motivazione della massima il C.N. di Milano dà atto di essere pervenuto al riferimento temporale dei 120 gg. in virtù della applicazione in via analogica della previsione normativa di cui all’art. 42 bis comma 2 del c.c. i (introdotto dall’art. 98 del d.lgs. 117/2017), la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile.
Con la Massima n. 4 riguardante la verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l’iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi, si chiarisce quanto segue: “L’assunzione della delibera di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda
acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell’organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l’avvio del Registro.
Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l’iscrizione al RUNTS e procede all’iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l’approvazione dell’Autorità amministrativa ai sensi del DPR n.361/2000, sia se al momento dell’avvio dell’operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta). A tal fine, se l’adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell’iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.
La medesima procedura potrà essere utilizzata nell’ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l’efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l’efficacia dell’adeguamento alle condizioni previste dall’art. 104 del d.lgs.117/2017.