Enti del Terzo Settore, il Ministero chiarisce la decorrenza dell’obbligo per la nomina dell’organo di controllo e del revisore

Con Nota del 2 novembre 2020, n. 11560, il Ministero del Lavoro chiarisce agli enti del terzo settore che, al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali da cui deriva l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo e del revisore, il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.


Ricordiamo che il D lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), all’art. 30stabilisce, per le fondazioni, l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo, mentre per gli enti costituiti in forma associativa l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo scatta solo in presenza del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.


L’art. 31 invece prescrive, sia per le associazioni che per le fondazioni, l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.


Tanto premesso, è sorta la necessità di conoscere il termine iniziale da cui decorre il “periodo di osservazione”, ovvero i “due esercizi consecutivi”, avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali suindicati. Il ministero nella Nota 11560 del 2 novembre risolve la questione chiarendo che il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.